Coronavirus Lombardia: stop allo sport all’aperto

Coronavirus Lombardia: stop allo sport all'aperto

Coronavirus Lombardia: stop allo sport all’aperto. Lo stabilisce una nuova ordinanza emanata dal presidente Attilio Fontana che prevede “nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus” in vigore da domenica 22 febbraio e valida fino al 25 aprile “salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica” e con norme più restrittive del chiarimento da parte del Ministero della Salute. L’ordinanza della Regione Lombardia quindi restringe quella del Ministero della Salute, firmata dal ministro Roberto Speranza al fine di contenere il diffondersi del virus Covid-19, e segue quelle adottate da alcuni singoli governatori di altre regioni come Emilia Romagna e Campania, e Sicilia.

Coronavirus Lombardia: stop allo sport all’aperto

L’Ordinanza del presidente della Lombardia Attilio Fontana prevede misure drastiche e stringenti come una multa fino a 5000 euro per chi non rispetterà “il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento e l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea a cura del gestore nei “supermercati, farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere”.

Relativamente allo sport all’aperto, al punto 17, si stabilisce che:

È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
Nel caso di uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio.

Inoltre, ai punti 19 e 20, si stabilisce che:

19) Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
20) Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Credits Photo: FlickrCC Paolo Gamba

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