C’è anche il divieto alle ciaspole sulle piste da sci tra le regole entrate in vigore il 1° gennaio 2022 come conseguenza del Decreto Legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021, lo stesso che stabilisce l’obbligo di assicurazione RCT per chi accede alle piste e del casco per sciare per i minori di 18 anni.
Divieto alle ciaspole sulle piste da sci: l’articolo 24 del DL 40 / 2021
Il divieto alle ciaspole sulle piste da sci, ma anche la risalita e l’accesso a piedi o in qualunque altro modo compreso lo scialpinismo è contenuto nell’articolo 24 del DL 40 / 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2020 e in attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. L’articolo 24 disciplina il transito e risalita e recita che:
È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.
Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 25, comma 3.
La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
Cosa comporta il divieto alle ciaspole sulle piste da sci
In realtà per gli utenti nella sostanza dal 1° gennaio 2022 non è cambiato nulla rispetto alla situazione precedente. Già prima infatti il transito sulle piste da sci era vietato se non per la pratica dello sci e dello snowboard da discesa. Ciò che è cambiato è che se la precedente normativa imponeva al gestore degli impianti di stipulare un “contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore” ora con il DL 40 / 2021 chiunque acceda alle piste da sci deve munirsi di assicurazione responsabilità civile verso terzi che, nel caso dei ciaspolatori, nell’eventualità di un incidente, non risponderebbe.
Rimane tuttavia un’area di incertezza relativa all’espressione “salvo in casi di urgente necessità” mentre si prevede la possibilità che il gestore dell’area sciabile destini un’autorizzazione a usufruire di una porzione di pista per la risalita a piedi o con le pelli di foca.
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