Sì a tutti gli sport individuali all’aperto: è il succo della nuova ordinanza di Regione Lombardia, firmata dal presidente Attilio Fontana il 7 maggio a integrazione delle precedenti disposizioni, e che di fatto dà il via libera a tennis, golf, vela e canoa ma anche arrampicata sportiva ed escursionismo sulle montagne. ovviamente il tutto tenendo ferme le indicazioni in materia di distanziamento sociale e protezione individuale già contenute nella precedente ordinanza nonché nel DPCM del 26 aprile 2020
Nuova ordinanza Regione Lombardia: sì agli sport individuali all’aperto
Quindi da oggi, 8 maggio 2020, e fino al 17 maggio 2020, data di scadenza del DPCM Fase 2, su tutto il territorio regionale è possibile praticare tutte le attività sportive individuali all’aperto e accedere a impianti, centri e siti sportivi che lo consentono. Ecco il testo dell’integrazione pubblicata sul sito di Regione Lombardia:
Aggiornamento del 7 maggio 2020
Il Presidente Attilio Fontana ha integrato le precedenti disposizioni con l’Ordinanza regionale n.541 del 7 maggio 2020. L’Ordinanza consente la riapertura di impianti, centri e siti sportivi dove praticare sport individuali all’aperto e prevede alcune disposizioni per garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle strutture.
Relativamente alla pratica di attività sportive e motorie non bisogna tuttavia dimenticare che:
L’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, firmata dal Presidente Attilio Fontana in sostituzione della precedente Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020, stabilisce specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile.
Nell’Ordinanza sono confermate: l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine, o indumenti utili a coprire naso e bocca
In pratica cosa significa? Che come in Sicilia possono riaprire i circoli di tennis e golf, consentendo la pratica individuale con il rispetto delle norme igienico sanitarie stabilite dal DPCM (quindi ragionevolmente senza uso degli spogliatoi, e comunque solo l’eventuale uso individuale), le piste d’atletica, si può andare ai laghi per praticare sport d’acqua come canoa, vela o windsurf e si può anche accedere ai sentieri di montagna per trekking e mountain bike. Attenzione però per quanto riguarda l’accesso ai laghi e ai sentieri di montagna: qui valgono sempre le misure eventualmente prese dai sindaci dei diversi comuni, esattamente come vale per le spiagge (e per esempio nella provincia di Lecco non sono stati riaperti, come anche in molte altre parti d’Italia).
Nel dettaglio la nuova ordinanza Regione Lombardia 541 del 7 maggio (qui il link al testo completo) stabilisce che:
1. Le attività sportive individuali all’aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.
3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell’art. 1 sull’utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali.
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