Le piste ciclabili sono obbligatorie per le biciclette? Cioè, se c’è una pista ciclabile a lato della strada o in sua prossimità, le biciclette possono procedere anche sulla carreggiata o questa è loro preclusa? E ancora: c’è distinzione tra chi usa la bicicletta come mezzo di trasporto e chi invece come attrezzo sportivo? Cioè, se si sta facendo un allenamento in bici e c’è una pista ciclabile bisogna obbligatoriamente percorrerla?
Questi sono i tanti dubbi che attanagliano i ciclisti quando sono in giro tanto per spostarsi e sbrigare le commissioni quotidiane quanto per fare allenamento, si trovano accanto una pista ciclabile e non conoscono le norme del codice della strada per i ciclisti.
Piste ciclabili: sono obbligatorie per le biciclette?
La risposta se le piste ciclabili sono obbligatorie per le biciclette è nell’articolo 182, comma 9, del Codice della Strada, quello relativo alla circolazione de velocipedi.
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita’ stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.
Quindi:
1. Per pista ciclabile si intende una parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi, secondo l’articolo 3 dello stesso CDS
2. Se c’è una pista ciclabile riservata bisogna abbandonare la carreggiata e imboccare la pista ciclabile, obbligatoriamente
3. Particolari regolamenti comunali potrebbero impedire l’accesso alle piste ciclabili a particolari categorie di velocipedi, e questo deve essere ben segnalato con appositi cartelli
4. L’obbligo decade in occasione di competizioni ciclistiche (ma non di allenamenti, individuali o di gruppo)
Codice della strada e piste ciclabili
Tutto chiaro? No, perché il suddetto comma 9 dell’articolo 182 del Codice della Strada contiene un’espressione da interpretare: “piste loro riservate“. Quindi se la pista ciclabile è a uso esclusivo delle biciclette allora è obbligatorio usarla, se invece è una cosiddetta pista “ciclopedonale” a uso promiscuo velocipedi e pedoni allora non è obbligatorio usarla. Come fare a capire quando si tratta di una pista ciclabile e di una esclusiva? Dai cartelli:
– il segnale circolare con sfondo blu e solo il disegno della bicicletta indica una pista ciclabile esclusiva;
– il segnale circolare con sfondo blu e con il disegno sia di una bicicletta che di un pedone, affiancati e separati da una linea verticale bianca indica due piste, una ciclabile e una pedonale, affiancate ma separate, e anche in questo caso c’è l’obbligo per il ciclista di usare la pista ciclabile;
– il segnale circolare con sfondo blu presenta un pedone in alto e sotto una bicicletta, senza linee di separazione orizzontali, significa che si tratta di una pista ciclopedonale promiscua e non c’è l’obbligo di utilizzarla da parte del pedone.
Questa distinzione tra piste ciclabili esclusive o promiscue è peraltro confermata da una precisazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (protocollo 4135 del 19 gennaio 2009):
L’art. 4 c. 5 del D.M. 30/11/1999 n. 557 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” consente la realizzazione dei percorsi promiscui pedonali e ciclabili all’interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, ovvero su parti esterne alla carreggiata, delimitate e protette, destinate usualmente ai pedoni, qualora le stesse abbiano dimensioni insufficienti alla realizzazione di una pista ciclabile contigua al percorso pedonale, e sia necessario assicurare continuità alla rete di percorsi ciclabili programmati. Tale fattispecie non può considerarsi quale pista riservata alla circolazione dei velocipedi, secondo la definizione di cui all’art. 3, c. 1 n. 39 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo n. 285/1992), proprio perché ammette la circolazione promiscua di velocipedi e di pedoni. Pertanto, per essa, non sussiste l’obbligo di cui all’art. 182 c.9 del Codice. Tuttavia anche per essa vale il disposto di cui all’art. 4 c.3 lett. A) del D.M. n. 557/1999, che impone di tener presente, nella progettazione degli itinerari ciclabili, la regolarità delle superfici ciclabili.
Ultima precisazione: nel caso in cui il ciclista volesse comunque utilizzare la pista ciclopedonale promiscua dovrebbe moderare la propria velocità per evitare collisioni con i pedoni e tutelarne l’incolumità e, qualora le condizioni lo richiedessero procedere a piedi conducendo la bicicletta a mano.
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Cosa rischia un ciclista che non utilizza una pista ciclabile esclusiva e obbligatoria?
Un ciclista che non utilizza una pista ciclabile esclusiva e obbligatoria rischia in primis una sanzione da euro 25 a euro 102. Ma ci sono casi particolari che potrebbero comportare conseguenze anche maggiori. Per esempio un ciclista coinvolto in un incidente sulla carreggiata laddove avesse la possibilità di utilizzare la pista ciclabile – esclusiva o promiscua – potrebbe vedersi addossare quantomeno il concorso di colpa. Infine c’è da sottolineare come determinate condizioni – scarsa sicurezza della pista ciclabile a causa di carente manutenzione oppure scarsa o inesistente illuminazione – potrebbero essere buoni motivi per fare ricorso e vedersi togliere la sanzione.
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