Sulle piste da sci ci sono nuovi divieti in vigore, alcuni già adesso e altri dal 1 gennaio 2022. Divieti che riguardano tanto chi pratica sci alpino in pista quanto chi pratica le attività fuoripista, dal freeride allo scialpinismo e fino alle più semplici ciaspolate. I divieti sono compresi negli articoli del D.L. 28 febbraio 2021 40/21 riguardante «norme sulla sicurezza delle discipline sportive invernali», entrato in vigore il 03 Aprile 2021 in attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e nel più recente Decreto Festività 2021.
Piste da sci: i nuovi divieti in vigore
Vediamo allora articolo per articolo i nuovi divieti dal 1 gennaio 2022 in vigore sulle piste da sci
1. Divieto di slitta e slittino sulle piste da sci
È stabilito dall’articolo 4 – Aree sciabili attrezzate al comma 2:
Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
2. Divieto di accesso alle piste di allenamento (Articolo 10)
1. All’interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano gia’ occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.
Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all’interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.
3. Divieto di sciare senza casco fino a 18 anni di età
Lo stabilisce l’articolo 17 comma 1:
Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
4. Divieto di accesso alle piste da sci con ciapole e di risalita con gli sci ai piedi
È previsto dall’Articolo 24 Transito e risalita:
1. E’ vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati.
5. Divieto di attività fuoripista (ciaspole, scialpinismo, freeride) senza dispositivi di sicurezza APS (ARTVA, pala, sonda)
L’Art. 26 Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche necessita di un po’ di interpretazione, come abbiamo spiegato qui. L’articolo 2 recita infatti:
I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Il punto cruciale è “laddove per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe“. Ora, detto che il rischio valanga 0 non esiste de facto, è necessario però capire cosa dice la legge. Legge che prima parlava di “rischio marcato”, quindi livello 3 dei bollettini nivologici sul rischio valanghe emessi ogni giorno dalle competenti autorità regionali: oggi si parla semplicemente di “rischi di valanghe” quindi per la legge bisogna dotarsi di ARTVA, pala e sonda già con livello 2 rispetto ai bollettini sul rischio valanghe. Il che, in molte località e fuori dai percorsi predisposti, significa sostanzialmente sempre.
6. Divieto di sciare senza assicurazione RC
L’Art 30 (Assicurazione obbligatoria) prevede che:
lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. La polizza in questione è quella di «Responsabilità Civile»
Anche qui bisogna fare chiarezza. In primis perché se si possiede una assicurazione RC sulla vita privata o la cosiddetta “Capofamiglia” questi eventi dovrebbero (sempre meglio controllare) essere già compresi, come tutti quelli che riguardano la pratica delle attività sportive non professionali. Talvolta queste coperture sono comprese anche nell’assicurazione sull’abitazione, ma appunto è bene controllare.
C’è un altro aspetto poi da sottolineare: la norma sarebbe (condizionale d’obbligo) slittata al 1 gennaio 2023. Il nodo infatti è un altro comma dello stesso articolo che obbliga il gestore delle aree sciabili attrezzate a mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose. Cioè secondo la legge dovrebbe essere possibile acquistare l’assicurazione RC contestualmente allo skipass. Ora, detto che la stessa Anef (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari) all’apertura della stagione sciistica parlava di “interpretazione dell’entrata in vigore della legge non chiara“, in fase di conversione (legge 21 maggio 2021, n. 69) all’art. 30, comma 11 è stata aggiunta la seguente frase: “Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «ART. 43-bis (Disposizione finale) – 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023».
7. Vietato sciare in stato di ebbrezza
Lo stabilisce l’Art. 31 – Accertamenti alcolemici e tossicologici:
1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.
Gli organi accertatori potranno effettuare controlli, anche attraverso apparecchi portatili agli sciatori. Il limite di alcool nel sangue è di 0,5 grammi per litro (g/l). La sanzione sarà solo amministrativa (non penale come per il codice della strada) ed è variabile tra € 250,00 ed € 1.000,00.
8 Divieto di sciare senza Green Pass
Questo divieto è l’ultimo arriva ed è compreso nel cosiddetto Decreto Festività 2021, ma dipende dal “colore” della regione in cui ci si trova (gli ormai famosi bianco, giallo, arancione ed eventualmente rosso) e dal tipo di impianti che si utilizzeranno. Come spiegato nella tabella sul sito del Governo, l’acquisto di skipass per funivie, cabinovie e seggiovie chiuse in zona Bianca, Gialla o Arancione NON è consentito senza Green Pass, ed è consentito con il Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, tampone) solo in zona Bianca o Gialla e con il Green Pass Rafforzato (vaccinazione e guarigione) anche in zona arancione; l’acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento è invece consentito ANCHE SENZA Green Pass in zona bianca o gialla.
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