Sentieri vietati alle biciclette: cosa dice la nuova legge

Il decreto 28 ottobre 2021 firmato dai ministri Patuanelli, Franceschini e Cingolani potrebbe rendere i sentieri vietati alle biciclette, ogni tipo di tracciato agricolo o montano a ogni tipo di mezzo a pedali.

Sentieri vietati alle biciclette cosa dice la nuova legge

C’è una nuova legge che potrebbe rendere i sentieri vietati alle biciclette. Ogni tipo di sentiero o tracciato che rientri nella cosiddetta viabilità forestale e ogni tipo di bicicletta. La legge è il DECRETO 28 ottobre 2021 “Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale” firmato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli, dal Ministro della cultura Franceschini e dal Ministro della transizione ecologica Cingolani, ed è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (pagina 32).

Sentieri vietati alle mountain bike: cosa dice la nuova legge

C’è ancora un margine di speranza per gli appassionati di MTB, gravel e bike trekking, ed è data dal periodo di 15 giorni di vacatio legis prima del quale un decreto pubblicato in Gazzetta diventa effettivamente legge. Ma il decreto è fuori da ogni ombra di dubbio nel comma che distingue la viabilità forestale e silvo-pastorale da quella ordinaria, prevedendo per la prima il transito solo e soltanto ai mezzi preposti alla manutenzione o alle lavorazioni agricole.

Il comma incriminato è il 3 dell’articolo 2:

Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica.

Vietate al traffico ordinario significa vietate a ogni tipo di traffico, indipendentemente se a motore o a pedali (e vale la pena ricordare che le biciclette, da codice della strada, sono considerate veicoli a tutti gli effetti).

Sentieri vietati alle biciclette cosa dice la nuova legge

La ratio della norma è quella espressa al successivo comma 4 dello stesso articolo 2, ed è in qualche modo anche condivisibile almeno nei suoi intenti:

La viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse sono coerenti con i tre elementi cardine della gestione forestale sostenibile: ecologia, economia e realtà sociale.

Ma da qui a vietare il passaggio a qualunque bicicletta, mountain bike, gravel o da città che sia, su qualunque sentiero che attraversa un’area agricola, per non parlare di quelli di collina nei boschi, ovviamente ce ne passa. Molte associazioni si sono subito messe al lavoro per cercare di sanare questa falla della legge, che sicuramente per quanto riguarda le biciclette va contro gli obiettivi di ecologia, economia e realtà sociale (basti pensare al cicloturismo e alle sue ricadute economiche).

AGGIORNAMENTO 16/12/2021

Tanto tuonò che piovve: dopo la presa di posizione anche di ANCMA è finalmente arrivata la nota di chiarimento da parte del del MIPAAF, come riportata dalle agenzie di stampa:

Si premette che il Decreto 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, contiene esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (MiC e MiTE), di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata.

È opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità.
Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale.

Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada.
Inoltre, come esplicitato dal medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale “… tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica”.

Si fa inoltre presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico; pertanto, spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali.
Da ultimo, si ribadisce che tutte le Regioni all’unanimità hanno approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle proprie competenze e delle conseguenze gestionali.

Essenzialmente: la gestione del territorio, quindi anche dei sentieri di qualunque tipologia essi siano, rimane in capo alle regioni. Quindi almeno al momento nulla cambia rispetto a prima, per le biciclette e anche per i fuoristrada a motore.

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