I pedoni sulla pista ciclabile sono spesso motivo di discussione con i ciclisti, e non è mai chiaro se a piedi si può camminare sulla pista ciclabile o se questa è solo per le biciclette. Anche perché per molti non è nemmeno chiaro se la pista ciclabile è obbligatoria per chi va in bici oppure è una opzione facoltativa.
I pedoni sulla pista ciclabile possono andare?
Per capire se e quando i pedoni possono usare la ciclabile bisogna fare riferimento all’articolo 182 del Codice della Strada, che al comma 9 recita testualmente:
I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
Nel suo burocratese il comma è da interpretare. Parla di “piste a loro riservate” ovvero (forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice col significato di “oppure”) di corsie ciclabili o corsie ciclabili a doppio senso. Quindi ci sono piste ciclabili a uso esclusivo per le biciclette (e nel qual caso c’è l’obbligo di utilizzarle) dove i pedoni non possono transitare (fatti salvi gli attraversamenti segnalati con le strisce pedonali). Poi ci sono le corsie ciclabili, che invece sono a uso promiscuo, e che spesso sono chiamate ciclopedonali. Come fare a riconoscerle? Dal cartello che le indica, che è circolare con sfondo blu e al suo interno può avere 3 diversi disegni.
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Le piste ciclabili esclusive per le biciclette dove quindi i pedoni non possono andare sono quelle con il segnale circolare blu con solo il disegno di una bicicletta.
Le corsie ciclabili sono ciclopedonali a uso promiscuo e affiancato, cioè c’è una corsia per le biciclette e una per i pedoni, separate tra loro, e i pedoni non possono e non devono invadere la corsia ciclabile. Queste sono segnalate dal cartello circolare blu con il disegno di una bicicletta e di un pedone affiancati e separati da una linea verticale bianca.
Infine ci sono le vere e proprie corsie ciclabili promiscue, dove possono circolare sia biciclette che pedoni, e che sono indicate dal cartello circolare blu con il disegno in alto di un pedone e in basso di una bicicletta, senza separazione. In questo caso sono i velocipedi, cioè i ciclisti, a dover moderare la velocità per non mettere a rischio l’incolumità dei pedoni, anche procedendo a piedi spingendo la bici qualora le condizioni lo richiedano.
Questa distinzione tra piste ciclabili esclusive o promiscue è anche confermata da una precisazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (protocollo 4135 del 19 gennaio 2009):
L’art. 4 c. 5 del D.M. 30/11/1999 n. 557 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” consente la realizzazione dei percorsi promiscui pedonali e ciclabili all’interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, ovvero su parti esterne alla carreggiata, delimitate e protette, destinate usualmente ai pedoni, qualora le stesse abbiano dimensioni insufficienti alla realizzazione di una pista ciclabile contigua al percorso pedonale, e sia necessario assicurare continuità alla rete di percorsi ciclabili programmati. Tale fattispecie non può considerarsi quale pista riservata alla circolazione dei velocipedi, secondo la definizione di cui all’art. 3, c. 1 n. 39 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo n. 285/1992), proprio perché ammette la circolazione promiscua di velocipedi e di pedoni. Pertanto, per essa, non sussiste l’obbligo di cui all’art. 182 c.9 del Codice. Tuttavia anche per essa vale il disposto di cui all’art. 4 c.3 lett. A) del D.M. n. 557/1999, che impone di tener presente, nella progettazione degli itinerari ciclabili, la regolarità delle superfici ciclabili.
Credits photo: D Gislason da Pixabay
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