Ora abbiamo regioni in bianco, giallo, arancione e rosso e in base al DPCM Draghi è davvero difficile capire cosa si può fare e cosa è vietato dal punto di vista dello sport. Il DPCM, con le sue proroghe, dura fino al 26 aprile.
L’Italia è quindi divisa in zone di 3 colori, ciascuna con limitazioni specifiche per contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19. Limitazioni che riguardano anche l’attività sportiva, all’aperto e indoor, individuale e di gruppo, amatoriale e dilettantistica.
Regioni in area bianca: cosa si può fare e cosa è vietato per lo sport
Dal punto di vista dello sport essere una regione bianca è come essere una regione gialla.
Anche in area bianca vige il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 e durante il coprifuoco non è possibile uscire di casa nemmeno per praticare sport. È sempre obbligatorio indossare la mascherina, all’aperto come al chiuso, ma questo obbligo decade se si sta praticando sport.
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Regioni in area gialla: cosa si può fare e cosa è vietato per lo sport
Detto che vige il coprifuoco, in zona gialla non ci sono limitazioni agli spostamenti dal proprio Comune all’interno della Regione. Per quanto riguarda l’apertura di palestre e piscine in area gialla:
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Quindi palestre e piscine sono chiuse a meno che non si sia atleti di interesse nazionale, tesserati per le federazioni sportive (e per il nuoto questo è possibile già con i bambini della scuola elementare). È Invece possibile uscire dal proprio Comune per recarsi a praticare sport in circoli sportivi pubblici e privati (esempi canonici il tennis o il beach volley):
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Sono invece ancora vietati gli sport di contatto di livello amatoriale (le partite di calcetto tra amici, il basket al campetto, ma anche l’attività delle scuole calcio se non in forma di allenamento individuali all’aperto). Sono invece consentiti gli sport di contatto che coinvolgono atleti di interesse nazionale individuati dalle rispettive federazioni (esempio tipico le arti marziali e gli sport di combattimento)
Lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello Sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
Inoltre nelle FAQ del Governo è specificato che è possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva o in alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune.
Questo riguarda attività come la corsa, ma anche le escursioni in montagna e, ovviamente, l’uso della bicicletta:
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
Regioni in area arancione: cosa si può fare e cosa è vietato per lo sport
Nelle regioni in zona arancione vigono limitazioni relative allo spostamento dal proprio Comune, ma queste non riguardano la pratica sportiva. Detto che per piscine e palestre così come per gli sport di contatto vigono le stesse indicazioni della zona gialla, per le attività sportive all’aperto – corsa, ciclismo ma anche attività di montagna come scialpinismo, ciaspole o sci di fondo – anche in zona arancione si può uscire dal proprio Comune per raggiungere circoli o strutture sportive per svolgere queste attività.
Quindi si può uscire dal proprio Comune correndo o andando in bicicletta, per poi far ritorno alla propria abitazione senza soste in altri Comuni, ma si può anche prendere l’auto o un mezzo pubblico per recarsi al circolo tennis così come in montagna (è da ricordare che anche le escursioni, con o senza ciaspole, sono considerate attività sportiva a tutti gli effetti come da chiarimento del Ministero dell’Interno). Il tutto ovviamente nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
Nel dettagli ecco la FAQ specifica pubblicata sul sito del Governo
È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?
È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
Regioni in area arancione rinforzato: cosa si può fare e cosa è vietato per lo sport
Cosa cambia tra area arancione e arancione rinforzato? Dal punto di vista del DPCM del Governo non cambia nulla, tanto che non esistono FAQ specifiche relative all’arancione scuro. È data comunque facoltà ai presidenti di Regione di assumere decisioni di ulteriore restrizione (per esempio la chiusura delle scuole) che in alcuni casi potrebbero (il condizionale è d’obbligo e occorre sempre verificare le decisioni della propria Regione) riguardare anche lo sport.
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Regioni in area rossa: cosa si può fare e cosa è vietato per lo sport
Le regioni in area rossa sono quelle in cui i livelli di diffusione del contagio sono massimi e vivono le restrizioni maggiori. Per palestre e piscine, nonché per sport di contatto, vigono le medesime indicazioni delle regioni con livelli di diffusione del contagio inferiori. Per il resto è possibile svolgere attività motoria (tipicamente una passeggiata) nei dintorni di casa e solo in forma individuale e l’attività sportiva è consentita solo all’interno del proprio Comune, con facoltà eventualmente di entrare in un altro Comune purché lo spostamento sia funzionale all’attività praticata (quindi posso uscire correndo o in bicicletta ma non per andare in montagna o a giocare a tennis nel circolo di un altro Comune). Ma vediamo nel dettaglio le specificazioni del Governo relative all’area rossa.
Si può uscire per fare una passeggiata?
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.
È consentito fare attività motoria?
L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.
È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?
Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Posso utilizzare la bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
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