In montagna nelle zone rosse: si possono fare le escursioni?

In montagna nelle zone rosse: si possono fare le escursioni?

La possibilità di andare in montagna nelle zone rosse è un’altra di quelle intorno a cui ci sono tanti dubbi dopo il DPCM del 3 novembre. Dubbi sul fatto se si possono fare escursioni, se i sentieri sono aperti – oppure se come già a marzo e aprile i sindaci li chiuderanno in maniera preventiva – e se è possibile andare in bicicletta in montagna nelle zone rosse.
Una risposta ha provato a darla il CAI con un comunicato intitolato “Dpcm 3 novembre: cosa cambia per la frequentazione della montagna e l’attivita’ del Cai“. E la posizione del Club Alpino Italiano è prudente se non proprio dissuasoria:

“In ogni caso e una volta di più ci permettiamo di invitare tutti non solo al doveroso rispetto delle regole, ma anche ad adottare, pur in presenza di possibilità dal punto di vista normativo, comportamenti improntati alla prudenza, al senso di responsabilità e del reciproco rispetto, sui quali, ben più che sui meri divieti, potrà fondarsi un ritorno alla normalità anche per quanto attiene la frequentazione della montagna e lo svolgimento delle nostre attività associative”, affermano il Presidente generale Vincenzo Torti e il Direttore Andreina Maggiore.

Se l’appello al senso di responsabilità e di rispetto può essere condivisibile, meno condivisibili sembrano le indicazioni date dallo stesso CAI circa ciò che è possibile e ciò che non lo è all’interno delle zone rosse, arancioni e gialle:

Regioni rosse
Nelle regioni classificate con il colore rosso, “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (oggi Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta), l’attività motoria è consentita solo individualmente, in prossimità della propria abitazione, a distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l’obbligo di mascherina. L’attività sportiva (nella quale rientra il trekking, come chiarito dalla circolare del Viminale del 16 ottobre scorso) è consentita “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”, solo all’interno del proprio Comune di residenza. Il divieto di spostamento all’interno del proprio Comune di residenza (salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) comporta poi l’oggettivo impedimento di operare all’interno delle sedi delle Sezioni del Cai, le cui attività devono ritenersi, in presenza, sospese.

Quindi: il trekking, o comunque l’escursionismo, nonché il trail running e la mountain bike sui sentieri di montagna sono a tutti gli effetti attività sportive. Non attività motoria da praticare solo nei dintorni di casa ma attività sportive, per le quali pur nella interpretazione più restrittiva, non c’è vincolo di rimanere vicino a casa ma casomai all’interno del proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. Quindi se si abita in un Comune “di montagna” e senza uscirne è possibile imboccare un sentiero escursionistico, questo rimane nell’ambito del consentito ed è possibile, a norma di legge, andare in montagna nelle zone rosse. Poi ciascuno può valutare se un’escursione in montagna in questo momento possa comportare il rischio di sovraccarico del sistema sanitario nel caso di incidenti, ma al momento non è ancora uscito un appello in tal senso da parte del Soccorso Alpino, cosa che invece accadde con il primo lockdown di primavera.

Regioni arancioni
Nelle regioni classificate con il colore arancione, “caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” (oggi Puglia e Sicilia), il divieto di spostamento in Comuni diversi da quello di residenza è valido salvo comprovate esigenze di lavoro, studio, salute o “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”.
Non essendo sospesa in queste aree l’attività motoria (fermo il distanziamento e il divieto di assembramento), si deve ritenere che, nel caso in cui tali attività non possano essere svolte nel proprio Comune (come nel caso dei territori di pianura) lo spostamento all’interno della propria regione, ancorché sconsigliato, sia da considerarsi possibile. Come già stabilito dopo il Dpcm del 24 ottobre, le attività all’interno delle sedi delle Sezioni Cai sono sospese, ma tale misura non può estendersi alla possibilità di accedervi e di gestire le segreterie per attività come il tesseramento.

Come dice giustamente il comunicato del CAI, nelle regioni arancioni è possibile spostarsi dal proprio comune di residenza e all’interno della regione per svolgere attività sportive anche in montagna.

Regioni gialle
Nelle regioni classificate con il colore giallo (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province Autonome di Trento e di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto) valgono le disposizioni già comunicate dal Cai a seguito del Dpcm del 24 ottobre: le attività in montagna, sia dei singoli che delle Sezioni, si possono svolgere, solo con il più fermo rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, del distanziamento e con il divieto di assembramento. È però vietato recarsi in aree rosse o arancioni per praticare escursionismo o trekking.
Come per le aree arancioni, poi, sono sospese le attività all’interno delle sedi sezionali, ma tale misura non può estendersi alla possibilità di accedervi e di gestire le segreterie per attività come il tesseramento.

Sull’andare in montagna nelle regioni gialle vale chiaramente l’interpretazione più estensiva, e cioè che è consentito andare in montagna, ovviamente nel rispetto delle disposizioni sanitarie circa distanziamento ed eventuale uso della mascherina ai fini del contenimento dell’epidemia.

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